Il giudizio dei supremi giudici ha contrastato il pensiero e l’operato di un comune ligure secondo il quale tali suddetti limiti non trovavano applicazione nei confronti delle sale scommesse dell’articolo 88 TULPS. Ciò in quanto secondo il Comune la normativa regionale (L.R. n. 17 del 2012) e quella comunale (regolamento in materia di sale da gioco e giochi leciti, approvato con delibera di Consiglio) trovavano applicazione esclusivamente per le sale da gioco e non anche per le agenzie di raccolta delle scommesse, come quella in questione. A supporto di tale conclusione, veniva fornito anche il parere reso dal legale del Comune che, a sua volta, faceva riferimento alla pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, 25 luglio 2018, n. 646.
Il Consiglio di Stato ed i limiti di distanza dai luoghi sensibili
Con una significativa sentenza il Consiglio di Stato è intervenuto sul caso dei limiti di distanza previsti dalla Legge regionale della Liguria n. 17 del 2012 in relazione ad una sala scommesse, ma di fatto dettando un principio generale applicabile nei confronti di altre leggi regionali di contrasto alla Ludopatia.
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