IL CASO – spettacolo viaggiante – centro commerciale – installazione

5 Marzo 2021
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Il  titolare di una licenza articolo 69 TULPS “spettacolo viaggiante” intende installare per un periodo di un anno, alcune attrazioni (GIOCO AL GETTONE AZIONATO DA RUSPE, CALCIO BALILLA E SOGGETTI A DONDOLO), aventi codice identificativo e registrate nella licenza, ai lati dell’area interna adibita al passaggio degli utenti di un centro commerciale (corridoi/galleria). Premesso che l’area in questione non rientra tra la superficie di vendita si chiede di conoscere se tale installazione è possibile, ovviamente alla domanda dovrà essere allegato il corretto montaggio, una planimetria con indicazione dell’esatta ubicazione delle attrazioni, dichiarazione da parte di tecnico abilitato dal quale si deve evincere che gli apparecchi non modificano gli standard di sicurezza dei corridoi in caso di pericolo/emergenza e dunque non comporta una modifica del CPI. In caso di risposta affermativa chiedo altresì, se dovrò rilasciare un’autorizzazione per ogni singola attrazione e se è sufficente un’autorizzazione di utilizzo dell’area per tale attività rilasciata dall’amministratore del condominio oppure è necessario un contratto di affitto dell’area registrato all’ufficio dell’entrate?

Risposta:

 Nell’ipotesi che, come indicato nel quesito, siano state verificate positivamente tutte le condizioni per l’installazione delle attrazioni, disponibilità del suolo da parte del centro commerciale, certificato di prevenzione incendi ovvero parere favorevole alla modifica delle vie di fuga, codici di tutte le attrazioni compresi i soggetti a dondolo, corretto montaggio ecc. al medesimo soggetto si potrà rilasciare una singola licenza di esercizio prevista dall’articolo 68 del TULPS nella quale dovranno essere indicati gli estremi e i codici identificativi delle attrazioni installabili. Nella licenza dovrà essere indicato il periodo di esercizio che dovrà corrispondere alla data della disponibilità dell’area. Si rammenta che le attrazioni quando in funzione devono essere presidiate dal titolare o suo rappresentante ( art. 8 tulps). Purtroppo si vedono nei centri commerciali queste attrazioni non presidiate da alcuno ma, a parere di chi scrive, il presidio è necessario trattandosi di apparecchi soggetti a licenza di polizia

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