E’ pervenuto a questo Servizio il quesito se la redazione del piano di emergenza per le manifestazioni pubbliche da elaborare in conformità della Direttiva Gabrielli: “Safety e Security” del 7 giugno 2017 debba essere elaborato da soggetto avente specifiche competenze in materia (
ingegnere, periti etc..) ovvero possa essere redatta teoricamente anche dall’organizzatore nel rispetto ovviamente da quanto prescritto dalle norme di settore.
Risposta:
Salvo che nella predisposizione della certificazione del piano di sicurezza non si debba anche asseverare la agibilità di una determinata area o locale, il piano della sicurezza non necessariamente deve essere redatto da un particolare tecnico dotato di particolari certificazioni, attestazioni o iscrizioni. La persona che redige tale piano rimarrà comunque responsabile della sua funzionalità.
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