NORMA VIOLATA
art. 7, commi 5 e 6, del d.l. n. 158/2012, conv. con mod. in l. n. 189/2012
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: € 50.000
Pagemento in misura ridotta: € 16.666,67
Sanzioni accessorie: nessuna
ATTI DA REDIGERE
– Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
– Verbale di accertata violazione
– Comunicazione all’AAMS (Agenzia delle dogane)
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: AAMS
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi
NOTE:
a) Il d.l. n. 158/2012, conv. con mod. in legge n. 189/2012 (decreto Balduzzi), ha stabilito all’art. 7 che, dal 1° gennaio 2013, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all’articolo, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto T.U., nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti inoltre a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.
L’inosservanza di queste disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.
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