Risposta:
Si premette che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella regione Marche non è più disciplinata dalla L 287/91 ma dalla LR 27/2009 e per quanto previsto per i circoli privati dal DPR 235/2001. La SCIA presentata dal Presidente dell’associazione per lo svolgimento dell’attività di somministrazione a favore dei soli soci doveva prevedere la dichiarazione di aver rispettato i criteri di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92 e conseguentemente la verifica sulla veridicità della dichiarazione resa da parte dell’ufficio. Nell’ipotesi quindi che il Presidente del circolo abbia dichiarato il rispetto dei criteri di sorvegliabilità potrebbe sussistere una dichiarazione mendace (salvo che l’accesso sulla pubblica via non sia stato attuato dopo la presentazione della SCIA) e pertanto si dovrà procedere alla comunicazione all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di delitto previsto e punito dall’articolo 19 comma 6 della legge 241/90 e contestualmente l’ufficio dovrà provvedere alla dichiarazione di decadenza della SCIA prevista dall’articolo 21 comma 1 della legge 241/90 non essendo prevista la conformazione della SCIA in presenza di dichiarazioni mendaci. Qualora invece non si tratti di dichiarazioni mendaci l’art. 64, comma 8 lettera c) del d.lgs 59/2010 dispone che la SCIA decade “c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall’amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali. Infine occorre ricordare che per il disposto dell’art. 5 del D.M. 564/92 se il circolo era già autorizzato alla somministrazione nel momento di entrata in vigore del DM 564 doveva limitarsi a ” altresì ottemperare al divieto di apporre all’esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione effettuata all’interno”.
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