I riferimenti normativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, variamente intaccati dal decreto semplificazioni, per quanto riguarda il preavviso di rigetto, sono l’articolo 10-bis, in rubrica Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e l’art. 21-octies, in rubrica Annullabilità del provvedimento.
Si abbandona l’interruzione e si adotta la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti, a far data dalla comunicazione dei motivi ostativi, e sino al decorso di dieci giorni successivi alla presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine dato per produrle. Inoltre, si punta a limitare l’obbligo di motivazione del rigetto, da parte del responsabile del procedimento o dell’autorità competente, ai soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni, escludendo altresì che, in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, l’amministrazione possa addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato; in altri termini, ove l’amministrazione possa ancora reintervenire, adottando un nuovo provvedimento di rigetto, non può riprendere motivi ostativi già in precedenza oggetto del giudizio in cui è risultata soccombente (ne bis in idem?)
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