IL CASO – chioschi – concessioni – durata – rinnovo

9 Ottobre 2020
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Questo Comune ha dato in concessione su area pubblica chioschi di vendita al dettaglio e di somministrazione alimenti e bevande. Atteso che le suddette concessioni sono scadute, si chiede, se alla strega delle concessioni del commercio su aree pubbliche nei mercati, quelle relative ai chioschi si intendono anch’esse prorogate al 2032.

Risposta:

 Con l’accordo raggiunto in sede di conferenza unificata Stato Regioni del 15 Luglio 2015 venne stabilito che la durata delle concessioni e le modalità di rinnovo delle stese e le disposizioni transitorie, che erano state oggetto dell’Intesa del 5 Luglio 2012, dovevano ritenersi applicabili anche alle concessioni di suolo pubblico rilasciate per l’esercizio dell’attività di somministrazione, rivendita della stampa quotidiana e periodica e attività artigianali. La relazione del Ministero dello Sviluppo Economico che accompagnava l’accordo indicava che i criteri relativi alla fase transitoria, rinnovo delle concessioni per le attività sopra menzionate in scadenza, non poteva non seguire i medesimi criteri che erano stati previsti per le concessioni relative al commercio su area pubblica. Ciò posto sembra di poter asserire, a parere di chi scrive, che alle concessioni di suolo pubblico utilizzate per l’attività di somministrazione, rivendita della stampa quotidiana e periodica e attività artigianali, siano applicabili le medesime disposizioni previste per le concessioni utilizzate per il commercio su area pubblica di cui all’articolo 180 del DL 34/2020. Riteniamo comunque che dovrebbero essere le regioni, che hanno competenza specifica per queste tipologie di attività, a fornire indicazioni utili e specifiche al fine di consentire, per tempo, l’avvio delle procedure di rinnovo. Per quanto a nostra conoscenza al momento solamente la Regione Toscana con gli articoli 55 e 56 della LR 62/2018 ha provveduto in tal senso.

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