La scelta dell’incaricato di P.O. non può essere dunque di natura fiduciaria, se non residualmente, a parità (assoluta e oggettiva) di meriti fra i candidati, circostanza, questa, che richiederebbe, nondimeno, una… prova diabolica!
Conferma siffatto assunto la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 12- 06-2020, n. 11367, nel considerare indispensabile un’adeguata, quindi puntuale e fondata, motivazione del provvedimento di nomina.
Gli ermellini sono stati chiamati in causa dal Comune di Aosta, soccombente nel precedente grado di giudizio, presso la Corte d’Appello di Torino, per ricorso nei confronti di dipendente del medesimo ente, di categoria D, che aveva adito in primo grado il Tribunale di Aosta, per il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di posizione organizzativa, assegnata ad altro collega, con provvedimento ritenuto illegittimo per mancanza di motivazione, come accertato dal giudicato formatosi in precedente giudizio, celebrato tra le stesse parti, che aveva già escluso la insindacabilità del giudizio espresso dal dirigente ai fini del conferimento dell’incarico.
Posizione organizzativa: competenza e professionalità devono motivare l’atto di incarico
Articolo di Domenico Trombino
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