Risposta:
Premesso che si tratta di vendita di un prodotto particolare e che quindi è opportuno sentire anche il parere dell’AUSL locale; si evidenzia che la Corte di Cassazione Sezioni unite penali nella sentenza 10/7/2019 n. 30475, consultabile sul sito alla voce Giurisprudenza, ha stabilito che la commercializzazione della cannabis sativa e, in particolare, di foglie, di infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242/2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati. Pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.
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