Il subingresso come fattispecie giuridica trova la sua base di partenza nel principio civilistico del “senza soluzione di continuità”, cioè senza “interruzioni” di continuità e quindi proseguendo l’attività del cedente. Su questa base si sono orientati i vari legislatori regionali che hanno previsto il regime giuridico del subingresso nella somministrazione, tenendo conto poi della normativa intervenuta con il dlgs n. 222/2006 che invocando una presunta semplificazione ha nei fatti creato solo confusione introducendo la “comunicazione”. Tale comunicazione infatti non costituisce un’istituto giuridico previsto e disciplinato dalla legge n. 241/90, così che affermare che per il subingresso serve la comunicazione è solo fare apparenza di semplificazione in quanto ad oggi comunicare o segnalare rappresenta esattamente la medesima attività con i medesimi effetti giuridici. I contenuti di una SCIA cosi come i contenuti di una Comunicazione sono in ogni caso o dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del DPR n. 445/2000 ) oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio ( art. 47 del DPR n. 445/2000 ).
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