Con il provvedimento 28/5/2020 è stata sospesa l’applicazione di alcune disposizioni del disciplinare contenute, in particolare, nei seguenti articoli:
• art. 7, comma 2-bis) relativo all’impiego del veicolo con il cartello recante l’indicazione “FINE MANIFESTAZIONE”, nelle gare che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti;
• art. 7-bis), comma 2-bis), relativo all’impiego degli ASA (addetti alle segnalazioni aggiuntive) nelle manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti, per il presidio di tutte le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, delle intersezioni regolate da semafori nonché dei punti sensibili del
percorso;
• art. 7-bis), comma 4-bis), relativo all’obbligo per gli ASA di presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo con il cartello recante l’indicazione “FINE MANIFESTAZIONE”;
• art. 7-ter), che prevede l’obbligo per il responsabile della scorta tecnica, di verificare, prima dell’inizio della manifestazione, il corretto impiego dei mezzi e dispositivi di soccorso e protezione.
La sospensione comporta l’applicazione delle disposizioni eventualmente previste sullo specifico argomento dai regolamenti sportivi, la violazione delle quali non può essere sanzionata ai sensi dell’ art. 9 CDS.
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