Il Tar Lazio, sez. II ter, ord., 27 maggio 2020, n. 4098 ha stabilito che la decisione cautelare rinviene il suo perno strutturale nella considerazione che la misura disposta per alcuni degli esercizi commerciali (e con precisione quelli abilitati alla vendita di prodotti non alimentari i quali rientrano nella Fascia oraria F3, con obbligo di apertura 11.00-11.30 ed obbligo di chiusura entro le ore 21.30) costituisce espressione di un giudizio di merito di pertinenza dell’amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale solo ab extrinseco in presenza di palesi illogicità ed incoerenze, nella fattispecie non ravvisabili anche in considerazione:
– della temporaneità degli effetti del provvedimento inibitorio comunale (avente efficacia fino al 21 giugno 2020);
– e della riferibilità del danno prospettato esclusivamente alla posizione dei ricorrenti (che sono 5 diverse ditte commerciali); elementi questi che, nell’ambito di un giudizio di bilanciamento degli interessi antagonisti in competizione, hanno indotto il Giudice a ritenere prevalente nella fattispecie l’interesse pubblico alla tutela della salute della collettività posto a fondamento delle contestate limitazioni d’orario.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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