L’intervento del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2019, n. 8563, ci consente di presentare alcune riflessioni a margine della disciplina nazionale di riferimento.
Il Ministero dell’Interno, con circolari, prot. 557/PAS/U/003881/12001(1), del 19 marzo 2018 e prot. 557/PAS/U/007081/12001(1), del 21 maggio 2018, in relazione al rilascio delle licenze, ex articolo 88, TULPS, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi VLT e sale bingo, ha fornito importanti delucidazioni in merito alla verifica delle distanze minime da luoghi sensibili previste dalla normativa regionale e/o locale: infatti, anche le Questure, competenti al rilascio delle licenze ex articolo 88 TULPS, sono obbligate a tenere conto della disciplina regionale o locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come “sensibili”.
In particolare, da un punto di vista operativo, al privato aspirante alla licenza ex articolo 88, TULPS, al momento della presentazione dell’istanza, spetta attestare, ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle distanze minime stabilite da legge e da regolamenti regionali o da regolamenti del Comune: tale attestazione si aggiunge all’autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella attinente alla destinazione d’uso dell’immobile.
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