Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono state apportate le sostituzioni degli articoli da 150 a 164 che dunque costituiscono la nuova disciplina regionale di riferimento per l’attività Agrituristica.
Molte sono le novità o le particolarità che meritano attenzione.
All’articolo 150 il legislatore ha introdotto il concetto di Multifunzionalità dell’azienda agricola, affermando che nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività che possono essere esercitate in connessione con l’attività agricola dagli imprenditori agricoli. Al successivo articolo 151 viene invece fornita la identificazione dell’attività agrituristica richiamando la legge nazionale n. 96/2006 e conseguentemente stabilendo che per attività agrituristiche s’intendono “le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali “.
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