Equiparazione tra imprenditori agricoli, società agricole e coltivatori diretti

30 Aprile 2020
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L’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 definisce Imprenditore Agricolo Professionale (più conosciuto con l’acronimo IAP) la persona fisica la quale risulta :

a) in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio,
b) dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o quale socio di società, almeno il 50% del proprio tempo complessivo,
c) ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Lo stesso articolo 1 comma 3 prevede che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’ articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

ed il successivo comma 3-bis aggiunto dall’art.1 del dlgs 27 maggio 2005 n. 101 stabilisce che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società.

 

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