Il TAR Veneto, Venezia, Sez. II, con la sentenza 04/02/2020, n. 124, sulla scia del più consolidato orientamento giurisprudenziale, autorevolmente ribadito dalla Sez V del Consiglio di Stato, con la sentenza 06/11/2018, n.6273, e, di poco dopo, dalla Sez. VI, con la sentenza 07/10/2019, n. 6753, quando già aveva preso il largo il nuovo regime normativo, introdotto dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, in epigrafe Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ci offre un interessante riflessione in ordine alla natura e ai limiti della determinazione finale della conferenza di servizi, assunta dall’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti, che conferma la regola della sua flessibilità in dipendenza dell’autonomia del potere provvedimentale delle amministrazioni competenti, “purché dotato di adeguata motivazione”.
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