Sul portale della presidenza del Consiglio dei ministri sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo per tutto il Paese con il decreto #IoRestoaCasa (DPCM 9/3/2020)
Cosa possiamo fare e cosa no? Come dobbiamo comportarci?
Di seguito alcune delle risposte aggiornate alla luce del DPCM 10/4/2020.
LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 10 APRILE
Il Dpcm 10 aprile 2020 estende le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus fino al 3 maggio 2020, confermando tutte le restrizioni già in vigore per gli spostamenti delle persone, la sospensione delle attività didattiche in presenza (scolastiche e universitarie), delle cerimonie, degli spettacoli e delle competizioni sportive. È confermata la sospensione della vendita in negozio di beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità ma, dal 14 aprile, può riprendere il commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati e potranno riaprire le cartolerie e le librerie. Restano aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie, le parafarmacie. Rimangono chiusi al pubblico i bar, i ristoranti, i pub, le gelaterie e le pasticcerie, che possono comunque proseguire la vendita a distanza di tutti i propri prodotti, con consegna a domicilio, purché rispettino le prescrizioni sanitarie sulla distanza di almeno un metro tra il corriere/rider e il destinatario. È confermata la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e sono sospesi, dal momento della conclusione dei viaggi ancora in atto, i servizi delle navi da crociera. Si includono tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno. Gli esercizi commerciali dovranno assicurare il mantenimento, in tutte le loro attività, del distanziamento sociale; dovranno garantire pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
- Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento per adulti, calzature, articoli sportivi, giocattoli, etc.?
No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli agricoli, alimentari o di prima necessità, elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate nell’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020 (che ha incluso nell’elenco, fra gli altri, gli articoli di cancelleria, libri, abbigliamento per bambini e neonati). Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari o di altri generi vari di cui sia ammessa la vendita), può esercitare esclusivamente l’attività di vendita dei predetti generi merceologici ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Si specifica che secondo le disposizioni nazionali non ci sono più differenze tra i diversi giorni. - Le attività commerciali che vendono articoli di abbigliamento sia per adulti che per bambini possono essere riaperte?Sì, ma possono vendere solo abbigliamento per bambini e neonati, tenendo invece chiusi i reparti di abbigliamento per adulti.
- Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?
Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 10 aprile 2020, fra le quali il mantenimento, in tutte le loro attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. - I negozi che vendono “abbigliamento per bambini” possono vendere anche le calzature per bambini?
Sì, le calzature rientrano nella generica nozione di “abbigliamento”. - Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?
No, non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. - I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020). È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici. - È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?
No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici). - Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività. - Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?
Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio. - Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?
Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione. - Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?
Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia. - Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020?
No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari. - Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?
Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. - Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?
In seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale. - I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?
In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020. - Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. - La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?
Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. - Gli esercenti devono presentare una nuova SCIA o chiedere un’autorizzazione specifica per poter vendere con consegna a domicilio?
No, sono sufficienti la SCIA già presentata prima dell’inizio dell’attività o, per i settori in cui è necessaria, l’autorizzazione già ottenuta a svolgere l’attività. Ad esempio, un ristorante potrà consegnare le pietanze a domicilio, anche se prima non rendeva questo servizio. Naturalmente, dovranno essere osservate tutte le norme di settore (incluse quelle igienico sanitarie e le tutele per i lavoratori che consegnano le merci) e dovranno essere evitati, anche al momento della consegna, contatti personali a distanza inferiore a un metro. - Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?
Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione. - Per uno stabilimento balneare è consentito lo svolgimento di attività lavorativa per sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
Ferme restando la sospensione dell’attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. - Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Le concessionarie di automobili rimangono aperte?
No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa. - Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?
Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
- Gli studi privati devono restare chiusi?
No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. - Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?
Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d’attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l’accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale. - Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?
No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile. - Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un’azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un’attività produttiva?
No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. - I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?
Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, codice Ateco 33. - Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese?
No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti (v. faq spostamenti). - Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati soggetti che svolgono attività assimilabile ai “servizi assicurativi”? Possono quindi proseguire le proprie attività?
Le autoscuole devono sospendere l’attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo. - Le agenzie di pratiche auto possono proseguire l’attività?
Le agenzia di pratiche auto possono proseguire l’attività solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. - Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?
Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività. - Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)
Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. - Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 10 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali). - È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?
È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili. - Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico). - L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite è tassativo?
Sì, l’elenco dei servizi consentiti è tassativo. - È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti. - È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un’azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza?
È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori. - È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?
Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta. - Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. - Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. - Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un’attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?
Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l’estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare. - La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?
No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio. - Un’impresa che svolge un’attività indicata nell’allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?
Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm 10 aprile 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 2, comma 5, del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri. - Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?
Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm 10 aprile 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri. - Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l’igiene personale possono proseguire?
Si, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l’igiene personale. - L’attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire, tuttavia abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?
Il Dpcm 10 aprile 2020 consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa. Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.
Conseguentemente:
– le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
– le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.
È comunque consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. - Fino a quando è stato consentito completare le attività in vista della chiusura?
Per le attività i cui codici Ateco erano presenti nell’allegato del Dpcm 22 marzo 2020 ma che non sono stati inclusi nell’allegato 3 del Dpcm dell’11 aprile 2020, il termine è quello delle ore 24:00 del 14 aprile 2020, ivi compresa la spedizione della merce in giacenza. Per le attività con codici Ateco successivamente espunti dall’elenco il termine è fissato a tre giorni dall’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che sospende le relative attività. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché’ di pulizia e sanificazione. Anche a seguito della sospensione dell’attività, è sempre consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. - L’autorizzazione alla prosecuzione delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività?
Sì ma è necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto, che può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera. - La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?
Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera. - Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?
Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
- Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni. - Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni. - Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca?
Sì, la continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca. - Sono un’impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone tra Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie?
Sì, previa comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fermo restando che i luoghi in cui si svolge tale attività siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle relative prescrizioni sanitarie. - Il DPCM 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell’allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati?
Si, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Resta fermo altresì che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie. - E’ consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
Per gli orti di seconde case si veda la faq precedente.
- Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). - Cosa è previsto per teatri, cinema,
musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale. - I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese. - Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
Si veda la medesima faq nella sezione “Spostamenti”. - Si possono celebrare messe, matrimoni, funerali o altri riti civili e religiosi?
Sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose che prevedano la partecipazione di significativi gruppi di persone, compresi i funerali. Pertanto è sospesa la celebrazione in presenza di una pluralità di fedeli della messa e degli altri riti religiosi come, a mero titolo di esempio, la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica, il culto evangelico domenicale o le funzioni presso la sinagoga durante il sabato. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro. - Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando ogni forma di assembramento. Il dpcm dell’11 marzo espressamente consente i servizi di pompe funebri e le attività connesse.
- Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati. Agli italiani e agli stranieri che ancora non hanno concluso il viaggio turistico iniziato in precedenza sono consentiti esclusivamente gli spostamenti strettamente necessari per rientrare il prima possibile nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio; quindi i percorsi stradali per/da aeroporti e/o stazioni ferroviarie di partenza/arrivo e fino alla residenza, abitazione o domicilio). Si raccomanda di verificare, la disponibilità effettiva dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo, prima di recarsi agli aeroporti o alle stazioni ferroviarie e marittime. Per indicazioni sul rientro nel proprio Paese, si raccomanda ai turisti stranieri ancora presenti in Italia di contattare l’ambasciata del loro Paese competente per l’Italia. - Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. - Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?
I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti. - Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche. Tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza.
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