Il Consiglio di Stato, Sezione quarta, nella recente sentenza 24 gennaio 2020, n. 569, coglie l’occasione per ribadire l’orientamento giurisprudenziale, per la verità poco contrastato, secondo il quale il silenzio-assenso è istituto di semplificazione, non di liberalizzazione, occupandosi principalmente di completezza della documentazione da produrre a corredo di un’istanza: “invero, il silenzio assenso non può formarsi in assenza della documentazione completa richiesta dalle norme in materia per il rilascio della concessione edilizia, in quanto “l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel provvedere (…) non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di (un) provvedimento espresso”
.
Più di recente il T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 20/01/2020, n. 49 lo ha espressamente ridetto, confermando altresì che non è configurabile il silenzio assenso nel caso in cui non potrebbe essere adottato un provvedimento espresso, ove l’intervento sia in contrasto con la normativa di riferimento.
Ma cosa centrano la liberalizzazione e la semplificazione con il silenzio-assenso, ovviamente in ambito attività economiche?
Continua la lettura dell’APROFONDIMENTO
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento