IL CASO – produttori agricoli – associazioni

17 Dicembre 2019
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L’ articolo 1, comma 2 del D.M. 20 novembre 2007 (Attuazione dell’art. 1, comma 1065, L.  n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) prevede che i comuni possano autorizzare mercati agricoli di vendita diretta su istanza presentata, oltre che da imprenditori singoli, anche da imprenditori associati (o attraverso le associazioni di categoria).

Un’Associazione di Promozione Sociale non iscritta al Registro delle Imprese, della quale fanno parte imprenditori agricoli ma anche artigiani e commercianti, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento di un mercatino agricolo su area pubblica, finalizzato alla vendita diretta dei prodotti agricoli della cui diffusione l’associazione si fa promotrice.

Si richiede pertanto se tale tipo di soggetto giuridico possa essere annoverato tra i quelli di cui alla predetta normativa, e quindi se si possa parlare di imprenditori agricoli associati e titolati a richiedere ed ottenere autorizzazione all’organizzazione di un mercato agricolo.

In generale, si richiede quali tipi di associazioni tra produttori agricoli possano essere annoverate tra quelle titolate ad organizzare un mercato agricolo.

 

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