L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1° ottobre 2019, ha deliberato di formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito ad alcune norme della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), come modificata e/o integrata dall’art. 10-bis (“Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”) del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modifiche, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”).
In particolare, la legge n. 12/19, in sede di conversione del decreto n. 135/18, ha introdotto in esso l’art. 10-bis, recante le norme modificative e/o integrative della legge n. 21/92.
Le nuove norme, come modificate e/o integrate dal richiamato art. 10-bis, dispongono una serie di obblighi che restringono sensibilmente l’operatività delle imprese di noleggio con conducente (NCC), quali in particolare:
- l’obbligo di avere la sede e la rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con la possibilità di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune autorizzante;
- l’obbligo della prenotazione del servizio presso la sede o la rimessa, anche servendosi di strumenti tecnologici;
- l’obbligo di iniziare e terminare ciascun servizio presso la rimessa.
- l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente che svolge il servizio di NCC di un foglio di servizio in formato elettronico, riportante:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio;
5) dati del fruitore del servizio.
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