IL CASO – trattenimento – agibilità – riduzione capienza

11 Ottobre 2019
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Il titolare di un locale di pubblico spettacolo (night club) regolarmente autorizzato dal Comune ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS e previa verifica della locale Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per una capienza massima fissata in 300 posti compresi quelli in piedi, presenta tramite tecnico professionista ai Vigili del Fuoco una SCIA comprendente una “dichiarazione di NON aggravio del rischio incendio” (art. 4, c. 7 del D.M. 7/8-2012) con cui egli riduce unilateralmente l’affollamento a 100 persone senza apportare alcuna modica alla struttura esistente del locale sia edilizia che impiantistica.

Si chiede:

1) se il Comune possa integrare/modificare l’atto autorizzativo in essere che riporta attualmente una capienza di 300 posti, fornendo anche eventuali indicazioni operative (ad es.: allegare atto integrativo; emissione di presa d’atto; correzione/rettifica del dato dell’affollamento; ecc.);

2) se per fare ciò possa prescindere dal coinvolgimento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

 

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