Dopo che la Conferenza Permanente Stato Regioni ha approvato in data 7 marzo 2019 l’Intesa ai sensi dell’articolo 1 comma 504 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 con la quale sono state indicate le Linee Guida ed approvati gli standard e requisiti per l’esercizio dell’attività enoturistica, arriva l’atteso Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo del 12.3.2019, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 89 del 15 aprile 2019.
Il Decreto provvede a definire gli indirizzi in merito all’esercizio dell’enoturismo così come in via generale definita all’art. 1, comma 502, L. n. 205/2017, affiancandosi alla disciplina dell’Agriturismo come possibilità offerta ai produttori agricoli.
Secondo la legge n. 205/2017 si intendono per Enoturismo tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
Il comma 505 dello stesso articolo 1 del decreto,prevede la necessità di formalizzare una previa SCIA in conformità alle normative regionali, sulla base degli standard e dei requisiti di servizio previsti all’art. 2 del D.M. citato, e che in sintesi ricomprendono:
• l’apertura settimanale o anche stagionale per un minimo di tre giorni;
• strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
• i dettagli sulla cartellonistica e sul sito o pagina web aziendale;
• l’indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
• le specifiche del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
• la previsione di ambienti dedicati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
• la formazione e le competenze del personale addetto;
• l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine, assieme a quelle di degustazione e commercializzazione.
Rispetto alla disposizione nazionale spetta alle Regioni un ulteriore intervento normativo di dettaglio sulla materia, un intervento che si rende necessarioper definire le seguenti questioni:
• armonizzare le disposizioni in esame con quelle parallele in materia di agriturismo;
• procedere in attuazione della previsione di cui all’art. 2, comma 3, di tale D.M in materia di formazione teorico pratica;
• dare attuazione all’art. 2, comma 4, del decreto medesimo, il quale stabilisce che siano le Regioni stesse a dover definire in materia le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie.
Seppur molto apprezzabile l’intervento normativo del legislatore nazionale in tema di Enoturismo, tuttavia si riscontra una criticità. Infatti, poiché il decreto approvato prevede che resti ferma l’applicazione di una non meglio precisata normativa vigente, può ad oggi sorgere il dubbio della disciplina sanzionatoria applicabile laddove venissero nel frattempo riscontrate attività abusive e qualora le regioni non abbiano nel frattempo approvato la disciplina di dettaglio.
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