Fabbricava o accendeva fuochi artificiali senza essere in grado di dimostrare la propria capacità tecnica
NORMA VIOLATA
art. 48 e art. 17, comma 1, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S.
SANZIONE PENALE: arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad e 206 (oblazione ammessa ai sensi dell’art. 162-bis del c.p.
ATTI DA REDIGERE
– verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose
– annotazione attività di indagine
– verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
– comunicazione di reato
AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale
NOTE
a) La capacità tecnica è dimostrata dal possesso del certificato di idoneità pre-visto dall’art. 101 del regolamento del T.U.L.P.S.
b) La circolare del Ministero dell’interno n. 559/c.25055 dell’11 gennaio 2001 prevede che lo sparo dei fuochi d’artificio possa essere effettuato da un pirotecnicotitolare di licenza ai sensi dell’art. 47 T.U.L.P.S. o da chi sia in possesso dell’a-bilitazione ai sensi dell’art. 101 Reg. T.U.L.P.S.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento