2. L’ordinanza sindacale diretta a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, in quanto atto a contenuto generale, non resta a rigore assoggettata all’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della l. 241 del 1990, ragione per cui non possono ravvisarsi in capo a tale atto vizi di illegittimità riguardanti il relativo apparato motivazionale. Allo stesso modo, per tali atti non è richiesta la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, in quanto si è in presenza non già di un provvedimento amministrativo, bensì di un atto di regolamentazione a contenuto generale e a valenza sostanzialmente regolamentare.
3. Il termine di quindici giorni di pubblicazione previsto dall’articolo 124 del TUEL per l’esecutività degli atti riguarda le sole deliberazioni assembleari e non anche le ordinanze sindacali.
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