Cominciamo col dire che, per effetto dell’art.1 c. 2 L. 125/01 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati), per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare superiore a 1,2 gradi e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
L’art.6 del d.l. 117/2007, convertito con modifiche dalla L. 160/07, recante modificazioni al codice della strada, previde che tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita’ e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attivita’ di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
Successivamente, il comma 1 dell’art. 23, L. 7 luglio 2009, n. 88, intervenne sulla legge 125/01 introducendo l’art.14 bis prevedendo:
- al comma 1, che la somministrazione ed il consumo sul posto di alcolici possono essere effettuati dalle ore 24 alle ore 7 esclusivamente nei pubblici esercizi ex art.86 Tulps (bar, ristoranti, alberghi);
- al comma 2, che chiunque venda o somministri, dalle ore 24 alle ore 7, alcol su spazi e aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi, fatta eccezione per la vendita o somministrazione in occasione di fiere, sagre, mercati, è punito con una sanzione amministrazione pecuniaria da 2 mila a 12 mila euro.
Infine, nel 2010, la legge 120 all’art. 54 apportò ulteriori modifiche al codice della strada, per cui, riepilogando, l’intera disciplina è la seguente:
- I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza ex art. 86 Tulps, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita’, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche’ chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni (circoli privati) devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;
- I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;
- I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto;
- Per i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24 alle ore 7;·
- Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita’ di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Ne consegue che la vendita è possibile in lattine o recipienti chiusi di 33 cl per gli alcolici e 20 per i superalcolici.
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