L’art. 7, l. 28 luglio 1971 n. 558, nel prevedere che le attività c.d. “miste” soggette ad autorizzazione commerciale siano tenute ad osservare l’orario previsto per l’attività prevalente da loro esercitata, non preclude che siffatto criterio della prevalenza si possa applicare anche ad un centro commerciale nel quale operino più esercizi commerciali, in ragione delle sue peculiari caratteristiche di unitarietà, rinvenibili sia nella comune struttura in cui gli esercizi stessi si trovano ad operare (unico grande conglomerato urbanistico, ove insistono i vari negozi a cui è possibile accedere soltanto attraverso una o più entrate principali comuni, anche per evidenti ragioni di sicurezza) sia soprattutto nella comune gestione aziendale e promozionale, dati, questi, che rendono irragionevole l’imposizione di orari diversificati ai diversi esercizi colà ubicati, anziché l’applicazione del predetto criterio al centro commerciale nella sua interezza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento