Articolo 27 – Disposizioni in materia di giochi
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari e’ fissata all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)».
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
4. In considerazione della previsione di cui all’articolo 1, comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell’articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, e’ ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
6. Al fine di contrastare piu’ efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico, all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro»;
b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
c) e’ aggiunto il seguente comma: «4-quater). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attivita’ illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.».
7. All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f-ter) e’ aggiunta la seguente: «f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.».
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