Il decreto introduce una nuova regolamentazione del servizio di noleggio con conducente.
D.L. ____ dicembre 2018, n. _____ Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, come modificata dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni che sospende l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell’imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 40 del 2010, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di consentire l’adozione degli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____ dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea
Art. 1
(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)
- Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici»;
- b) all’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.»;
- c) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
1) targa del veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del fruitore del servizio.
Fino all’adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
- d) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.».
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l’annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
- Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
- A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
- Con successivo provvedimento di natura regolamentare è disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
- Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al precedente comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione introduce una nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente attraverso alcune modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, già modificata dall’articolo 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.
In particolare, il comma 1, reca delle modifiche puntuali agli articoli 3 e 7 della citata Legge n. 21 del 1994, stabilendo:
– che il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;
– che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. La disposizione prevede poi che il vettore possa disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019;
– che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio. Fino all’adozione del decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa;
– che l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
– che è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.
I commi successivi della disposizione stabiliscono che:
– il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019. (comma 2);
– che presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono quindi individuate le specifiche tecniche per l’attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi (comma 3);
– che le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (comma 4);
– che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, venga abrogato (comma 5);
– che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non sia consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante (comma 6);
– che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 7-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, venga abrogato.
– che con successivo provvedimento di natura regolamentare sia disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
– che fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata descritta al comma 1, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, possa avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso sia svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta, regolarmente registrato e con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto. L’originale o copia conforme del contratto dovrà essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e essere esibito in caso di controlli.
RELAZIONE TECNICA
La norma, nella parte in cui modifica la legge 15 gennaio 1992, n. 21, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La sola disposizione di cui al comma 3, prevede l’istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente.
Gli oneri connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del centro di elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono quantificati in 1 milione di euro per l’anno 2019, e agli stessi si fa fronte mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
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