Anagrafe impianti di distribuzione carburante

21 Novembre 2018
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Il Ministero dello Sviluppo economico, con comunicato del 20/11/2018 porta a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comuni, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Acquirente Unico S.p.a. che a partire da oggi che l’anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti stradali e autostradali di cui all’art. 1 commi 100 e ss. della Legge n. 124/2017 è accessibile in modalità interattiva per garantire l’interoperabilità delle amministrazioni, collegandosi al seguente sito internet ove sono pubblicate le informazioni per l’accesso al portale per l’espletamento delle funzioni di rispettiva competenza.

PER SAPERNE DI PIU’

 

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, all’articolo 1, commi da 98 a 119, contiene norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato di carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.

Nello specifico il comma 100 prevede l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale cui i titolari dell’autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di iscriversi, entro il 24 agosto 2018 (termine prorogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1132).

Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, indirizzata al MiSE, alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante che l’impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate ai commi 112 e 113, art. 1 della Legge concorrenza, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 124/2017 (termine modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132).

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