Risposta:
L’attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinata dalla legge 21/92, la quale prevede che tale attività possa essere svolta attraverso varie tipologie di veicoli (autovettura, motocarrozzetta, natante,veicoli a trazione animale, velocipede) con rilascio di apposita autorizzazione per l’attività di noleggio con conducente e di licenza per l’esercizio di taxi. Questi titoli abilitanti possono essere rilasciati dal comune sulla base di uno specifico contingente e mediante bando pubblico; da tale limitazione sono però esclusi tutti i veicoli, previsti dalla Legge 21/92, ad esclusione di quelli di categoria M1, che sono le autovetture con 9 posti a sedere compreso il conducente; pertanto, queste attività svolte con i rimanenti veicoli, quali motocarrozzette, veicoli a trazione animale, natanti e velocipedi, saranno soggette solo al rispetto di tutte le disposizioni della legge ad esclusione della previsione relativa ai contingenti. Ne consegue che rimarrà necessario il rispetto dell’iscrizione al ruolo dei conducenti, dell’utilizzo del deposito per i noleggi con conducenti. Il comune avrebbe già dovuto prevedere nel proprio regolamento tale forma di liberalizzazione, disciplinando le due tipologie di attività, in mancanza di una simile regolamentazione riteniamo che non sia possibile impedire l’esercizio di una delle attività liberalizzate.
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