Regione Piemonte – Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere

20 Novembre 2018
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione n. AS1542,  ha espresso il proprio parere relativamente al contenuto del Regolamento della Regione Piemonte, n. 4/R dell’8 giugno 2018, recante “Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n.13)”.

Il Regolamento n. 4/2018, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 131, consta di 19 articoli suddivisi nei seguenti capi:
Capo I – Disposizioni Generali (art. 1-10);
Capo II – Soluzioni Ricettive Innovative (art. 11-13);
Capo III – Locazioni Turistiche (art. 14);
Capo IV – Disposizioni Transitorie e Finali (Art. 15), nonché da 8 Allegati tra i quali rilevano, in particolare, l’Allegato A, che fissa i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle strutture turisticoricettive extralberghiere, e l’Allegato B che stabilisce gli standard qualitativi minimi per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere distinti per classe.

L’Autorità ritiene che,  l’art. 2, commi 1 e 2, l’art. 4, l’art. 6, l’art. 10, commi 1, 2, 5 e 6, l’art. 15 e l’art. 17 del Regolamento n. 4/2018, nonché gli Allegati A e B dello stesso, integrano specifiche violazione dei principi concorrenziali riconosciuti e tutelati dall’ordinamento comunitario e nazionale (cfr. gli artt. 49 e 56 TFUE e gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione) nella misura in cui limitano l’accesso all’attività extralberghiera e ne rendono più difficile l’esercizio, in assenza di motivi imperativi di interesse generale.

Tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/2010 e con i successivi interventi di liberalizzazione (art. 3, comma 7, del D.L. n. 138/2011, art. 34 del D.L. n. 201/2011 e art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/2012).

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Piemonte dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

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