Precisando che dalle verifiche sin qui effettuate, non emergono motivi ostativi in merito contemplati dalla normativa nazionale in materia (DPR 320/54 e ordinanze ministeriali e tulps), dalla normativa regionale in materia (l.r. 33/2009 e Regolamento n. 2/2017) e comunale, nè dalla regolamentazione della Azienda sanitaria locale, si chiede conferma che possa essere consentita l’apertura da parte di un privato di una “area cani privata” (un solo terreno recintato adibito a sgambatura cani da parte dei privati) a scopo di lucro, eventualmente riconducibile alla tipologia “asilo per cani” di cui al citato regolamento regionale, tramite presentazione di s.c.i.a. ex art. 19 legge 241/90. Si chiede di precisare eventuale iter amministrativo specifico da seguire per la fattispecie e quali siano le eventuali prescrizioni da imporre al privato, salvo previsioni urbanistiche in merito alla destinazione d’uso del terreno.
>> Vuoi conoscere la risposta dei nostri esperti? Continua a leggere QUI
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento