A conferma che quella degli imprenditori agricoli sia una disciplina particolarmente di vantaggio operativo per gli stessi, oltre alle previsioni del DL n° 69.2013 convertito in legge che aggiungendo il comma 8-ter all’articolo 4 del dlgs n° 228/2001 hanno sancito che l’attivita’ di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e puo’ esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio’ destinati , si devono anche registrare le novità sulle stessa disciplina operate dalla legge di stabilità 2018 .
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