Il d.lgs. n. 222/2016, all’art. 6, ha abrogato l’art. 126 del t.u.l.p.s. che disponeva: “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 del t.u.l.p.s. si applicavano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.
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