Iscrizione all’Anagrafe degli impianti di distribuzione

5 Luglio 2018
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Il ministero dello Sviluppo economico rende noto che  i titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali possono eseguire l’iscrizione all’anagrafe degli impianti carburante e relativi ulteriori adempimenti secondo quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it, Anagrafe Carburanti,

 

Il titolare dell’autorizzazione/concessione, accedendo alla piattaforma informatica mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), dovrà effettuare l’iscrizione all’anagrafe e contestualmente potrà rendere la dichiarazione prevista all’art. 1, comma 102 della Legge n. 124/2017.

L’adempimento può essere effettuato anche tramite procuratore, allegando copia dell’atto notarile.
La  pratica firmata digitalmente ed i relativi allegati saranno  automaticamente inoltrati al MiSE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Al termine della procedura, viene inviato al dichiarante, tramite P.E.C., il numero di protocollo assegnato dal MiSE a ciascuna pratica inviata, che avrà valore di assolvimento dell’adempimento di legge.

Il MiSE, le Regioni/Province autonome, gli Enti Locali e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli considerano assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se adempiuti attraverso la modalità informatica descritta; a tal proposito si specifica che l’iscrizione all’anagrafe impianti e la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

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