IL CASO – Commercio elettronico – usato – deposito – registro – vidimazione

19 Giugno 2018
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Si chiede se nel caso di commercio elettronico di veicoli usati sia necessaria, come sostiene l’ufficio, la disponibiltà di un luogo fisico (magazzino, deposito) per i veicoli dove gli organi di polizia possono effettuare i controlli di legge. Si chiede inoltre, stante la confermata necessità della tenuta del registro di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S. , se tale registro può essere autovidimato previa presentazione di un’autodichiarazione al SUAP competente.

Risposta:

La vendita di cose usate è soggetta, in primo luogo, al possesso del titolo abilitativo per il commercio di prodotti non alimentari, ciò posto a seguito dell’abrogazione dell’articolo 126 del TULPS è venuto meno l’obbligo della comunicazione preventiva al comune, ma non quello della tenuta del registro previsto dall’articolo 128 del medesimo TU. Le cose usate che si intendono porre in vendita devono essere tutte registrate nel suddetto registro, compilato senza cancellatura e senza spazi in bianco; dovendo gli addetti al controllo verificare se tutte le cose usate sono state registrate e se tutte quelle registrate sono presenti, queste dovranno obbligatoriamente essere depositate in un determinato luogo, che potrà essere il luogo di vendita o in altro luogo identificabile come deposito/magazzino; a tale luogo gli agenti potranno accedere a qualsiasi ora del giorno e della notte, come indicato dall’articolo 16 del TULPS. Relativamente alla vidimazione del registro rammentiamo che l’articolo 16 del Regolamento di applicazione del TULPS prevede che In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l’esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell’ultima di esse.

 

 

 

 

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