IL CASO – Produttore agricolo – coltivazione – vendita

21 Febbraio 2018
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Un imprenditore agricolo – regolarmente iscritto – intende coltivare piante officinali da trasformare in infusi per uso alimentare e porre in vendita sia all’ingrosso che al consumatore finale (solo nella sede dell’azienda).

Che tipo di pratica deve presentare?

E’ necessario che tale imprenditore agricolo (impresa individuale) sia in possesso dei requisiti per il commercio? Oppure trattandosi di vendita di prodotti provenienti dall’azienda agricola non è necessaria neanche la scia?

Risposta:

Se un produttore intende porre in vendita delle piante oggetto delle proprio colture, la vendita è consentita e non necessita di alcun requisito professionale. Sarà necessaria la comunicazione al Comune sede dell’azienda agricola, per il disposto dell’art. 4 dela d.lgs. 228/2001, solamente nell’ipotesi che la vendita avvenga, materialmente, all’interno di locali chiusi, sarà invece esentato anche da tale formalità se avverrà su aree all’aperto poste all’interno dell’azienda agricola od in aree di cui abbia la disponibilità. Premesso questo, un discorso a parte va effettuato per le piante officinali, in quanto trattasi di materia assai complessa e quindi si invita alla lettura dell’articolo” Vendita di prodotti di erboristeria E. Fiore (Crocevia n. 7-8/2013), consultabile sul sito alla voce approfondimenti. Il Mise al punto 4 della circolare n. 1/1988 precisa: “L’area delle piante medicinali vendibili fuori di farmacia deve essere, invece, individuata nel gruppo delle piante suscettibili di impieghi diversi da quello terapeutico, largamente acquistata da tempo nell’uso domestico, nell’alimentazione, nella correzione organolettica dei cibi, ecc., talora in grado di operare qualche intervento favorente le funzioni fisiologiche dell’organismo e ritenute, comunque, innocue. Nell’allegato B è riportato, ancora in via esemplificativa, un elenco di piante medicinali, aromatiche e da profumo che, ad avviso di questa Amministrazione, possono essere vendute anche fuori di farmacia e, in particolare, nelle erboristerie, nel rispetto, ovviamente, delle vigenti disposizioni sul commercio”. A ns avviso se si tratta di piante di cui all’allegato B il produttore agricolo può vendere unguenti, oli e sali ottenuti da dette piante officinali nel rispetto di quanto indicato da art. 4 del d.lgs n. 228/2001. Stante la peculiarità della materia si consiglia di sentire anche il parere degli uffici locali dell’ASL in quanto non siamo a conoscenza di eventuali e particolari indicazioni della regione.

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