Il Regolamento di compone di n. 3 articoli
Art. 1. Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza – Descrive in dettaglio i comportamenti che il personale deve adottare nell’esercizio
dell’attività, nonché i divieti relativi all’utilizzo di attrezzature e apparecchiature e di tutti i dispositivi in uso nell’esercizio dell’attività propria dell’estetista. Indica altresì le caratteristiche dei locali, degli arredi e degli impianti.
Art. 2. Decoro urbano – La norma detta delle prescrizioni in tema di decoro urbano, afferenti, in particolare all’aspetto esterno dei locali, agli elementi collocati all’esterno e agli elementi decorativi posti all’esterno del locale, che devono essere osservate da parte di chi esercita l’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere. Si precisa altresì che sono salve le disposizioni comunali vigenti in materia.
Art. 3. Disposizioni finali – All’aggiornamento delle sole disposizioni in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza atteso il carattere fortemente tecnico e di particolare dettaglio delle stesse, si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, senza previo parere consiliare.
La norma detta anche il termine entro cui gli operatori che già esercitano l’attività devono adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento (6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso).
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