IL CASO – commercio usato e agenzia di affari – registri

9 Gennaio 2018
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In base a quanto previsto dal D.Lgs. n.222/2016 si chiede se un’agenzia che svolge pratiche auto e un mercatino dell’usato siano tenuti a fare vidimare il registro degli affari dal Comune.

Risposta:

Con l’entrata in vigore del D.lgs 222/2016 è stato abrogato l’articolo 126 del TULPS con la conseguenza che i commercianti che intendono vendere cose usate non sono più tenuti a presentare al comune la comunicazione di vendita di cose usate. Tali soggetti non sono più tenuti a far vidimare ed usare il registro delle operazioni previsto dall’articolo 128 del TULPS come indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS/U/004683 del 23 Marzo 2017 reperibile sul sito; tale registro però mantiene la propria efficacia per le attività  connesse alla licenza di cui all’articolo 127 per i preziosi. L’attività di agenzia di affari non è stata toccata dalle abrogazioni o modifiche al TULPS apportate dal D.lgs 222/2016 con la conseguenza che rimane obbligatoria la presentazione della comunicazione prevista dall’articolo 115 e l’utilizzo del registro previsto dall’articolo 120 del medesimo testo.

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