L’art. 1, comma 178 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato il comma 2 dell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introducendo dopo le parole: «esercizi di vendita le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».
Con la nota si estende l’esclusione disposta dalla Legge124/2017 anche alle attività commerciali al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture), per cui è da disapplicare la voce n. 29 della tabella “A” del D.lgs n. 222/2016 relativa alla “Vendita al minuto di alcolici” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 504/1995.
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