Risposta:
La tabella allegata al D.lgs 222/2016 indica, per il commercio su area pubblica sia in forma itinerante che con l’uso di posteggio, il regime amministrativo dell’autorizzazione, tuttavia l’articolo 5 del medesimo decreto prevede che le regioni e i comuni possono attuare forme ulteriori di semplificazione e quindi, solamente per la forma esclusivamente itinerante: la regione Abruzzo all’art.13 della L.R. n. 30/2016 ha disposto che l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto: …b) alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove l’esercente intende avviare l’attività se effettuato in forma itinerante. Quindi, a ns parere, nella Regione Abruzzo il commercio itinerante è soggetto a SCIA
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