IL CASO – Commercio su area privata – Somministrazione – Attività congiunta

8 Settembre 2017
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Il titolare di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato del settore alimentare (generi alimentari), essendo in possesso anche dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, ha richiesto di voler esercitare all’interno dello stesso locale (cioè in forma promiscua) anche l’attività di somministrazione, posizionando alcuni tavoli e sedie all’interno dello stesso per dar modo agli avventori di acquistare e consumare sul posto i prodotti alimentari e di gastronomia. Con la presente si richiede se e’ possibile effettuare l’attività congiunta di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande nello stesso locale, specificando il che titolare delle distinte attività è lo stesso soggetto.

Risposta:

Nessuna limitazione o divieto risulta emanato per lo svolgimento congiunto dell’attività di commercio e somministrazione e quindi, in relazione del disposto dell’articolo 3 del DL 138/2011 convertito con la legge 148/2011, che consente di svolgere tutto ciò che non è espressamente vietato, le due attività possono tranquillamente essere svolte anche congiuntamente. Tuttavia si rammenta di verificare con l’ufficio urbanistica del Comune la compatibilità della destinazione d’uso del locale, di far presentare all’interessato la SCIA per attività di somministrazione ai sensi della legge regionale del Lazio 21/2006, la certificazione di previsione di impatto acustico e la SCIA sanitaria, di accertare la sorvegliabilità del locale e di far comunicarela riduzione della superficie di vendita.

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