NORMA VIOLATA
art. 669 del codice penale
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 10 a € 258
Pagemento in misura ridotta: € 20
ATTI DA REDIGERE
– verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
– Verbale di accertata violazione
– Comunicazione all’ufficio comunale competente
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) Norma depenalizzata dagli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689.
b) L’art. 669 c.p. è da coordinare con l’art. 121 del T.U.L.P.S. che è stato abrogato relativamente ai commi 1° e 2°; pertanto l’unico mestiere girovago ancora soggetto ad autorizzazione è quello dello spettacolo viaggiante o “artisti di strada”.
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