COME AGIRE – Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

9 Luglio 2021
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Esercitava un mestiere girovago senza la licenza della autorità (o senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge)

NORMA VIOLATA

art. 669 del codice penale

 

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da € 10 a € 258

Pagemento in misura ridotta: € 20

 

ATTI DA REDIGERE

– verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)

– Verbale di accertata violazione

– Comunicazione all’ufficio comunale competente


AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE:
Comune


DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:
Comune

NOTE:

a) Norma depenalizzata dagli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689.
b) L’art. 669 c.p. è da coordinare con l’art. 121 del T.U.L.P.S. che è stato abrogato relativamente ai commi 1° e 2°; pertanto l’unico mestiere girovago ancora soggetto ad autorizzazione è quello dello spettacolo viaggiante o “artisti di strada”.

 

 

 

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