IL CASO – Trattenimento – Commissione vigilanza – Esperti aggregati

14 Luglio 2017
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L’art.141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS al comma 7 prevede che il parere della CCVLPS venga adottato “.. con l’intervento di tutti i componenti”.

Si chiede se ciò vale anche per la presenza del componente aggregato “tecnico in acustica”, se cioè l’assenza di quest’ultimo invalida il parere della CCVLPS.

Risposta:

La commissione comunale di vigilanza, prevista dall’articolo 141 bis del regolamento di applicazione del TULPS, è composta dai soggetti indicati dal comma 2 dalle lettere da a) a f) compresa; l’esperto in acustica, che non rientra tra le figure indicate dalle suddette lettere, può essere aggregato e quindi la sua eventuale assenza non invalida il parere che deve esprimere la commissione di vigilanza.

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