Con le modifiche introdotte dal D.L.vo 222/2016, parrebbe invece che laddove sia previsto il montaggio ad esempio di un palco e comunque anche in presenza di impianto elettrico non accessibile al pubblico, dal momento che sono soggetti a certificazioni di sicurezza, non possa più applicarsi l’esclusione dal campo di applicazione di cui al DM sopra citato.
Si chiede pertanto in caso di manifestazioni sotto le 200 persone in luoghi all’aperto, privi di strutture atte allo stazionamento del pubblico e con attrezzature elettriche installate in aree non accessibili al pubblico, se sia sempre in vigore l’esclusione del DM 19.08.1996, o si debba applicare il regime previsto dal D.Lvo 222/2006 con la presentazione di relazione tecnica che sostituisce anche il parere della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo.
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