Il
TAR Toscana, con la sentenza n. 715 del 2017, accoglie il ricorso e, per l’effetto,
annulla il Regolamento comunale sulle sale da gioco laddove individua, quali luoghi da ritenersi sensibili, in aggiunta a quelli stabiliti a livello legislativo, “ospedali, case di cura, strutture sanitarie e studi medici, sedi decentrate dell’Università, caserme, parchi pubblici, piazze pubbliche come definite dalla toponomastica, centri sportivi, palestre, ippodromi, stadio, palazzetti dello sport, campeggi, centri commerciali, associazioni di volontariato, sportelli di ascolto, sportelli bancari, postali, bancomat e negozi di compravendita di oro”. Così operando – afferma il TAR –
l’Amministrazione ha effettuato un’espropriazione di fatto della libertà di iniziativa economica relativamente all’apertura di esercizi la cui liceità è stabilita nella legislazione statale.
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