Di seguito il testo del decreto approvato in materia di etichettatura
Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – legge di delegazione europea 2015 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) (Presidenza, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute – esame preliminare)
Il decreto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, la reintroduzione dell’indicazione obbligatoria sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2015, si disciplina inoltre un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
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