Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la sproporzione fra l’errore imputato alla ricorrente (aver ritenuto che la DUAAP valesse anche per il rapporto concessorio) e la sanzione: la revoca della concessione, comportante la cessazione in toto dell’attività economica della ricorrente, ancorché attività legittima alla stregua delle (invero distinte) discipline edilizia e del commercio.
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