L’articolo 14-
ter della legge 241/90 detta le ulteriori disposizioni che disciplinano la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, integrando così quelle già contenute nell’art. 14-
bis, comuni con la conferenza asincrona (comma 2) e quelle riservate (comma 7, ma anche comma 6), di là dalla norma generale di cui all’art. 14 (con particolare riferimento ai commi 2 e 5).
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