Risposta:
Nel quesito sembrano essere indicate due diverse tipologie di commercio di prodotti usati, quello svolto in conto proprio /art.126 tulps) e quello svolto in conto terzi (art.115 tulps) i cui veicoli sono tenuti solo in deposito. L’attività di commercio di veicoli usati deve in primo luogo essere autorizzata, come esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita, per il commercio di prodotti non alimentari; in seguito all’abrogazione dell’articolo 126 del TULPS l’interessato dovrà dotarsi solo di uno specifico registro ( art.128 tulps), che codesto ufficio dovrà vidimare, nel quale dovranno essere indicati i veicoli “di proprietà” che si intendono porre in vendita, tali veicoli dovranno risultare intestati all’azienda commerciale. L’attività di commercio di veicoli usati in conto terzi si concretizza nell’esercizio di una agenzia di affari di cui all’articolo 115 del TULPS e necessita della comunicazione al comune e della vidimazione dell’apposito registro di carico di cui all’articolo 120 del TULPS sul quale l’interessato dovrà annotare le generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del titolare del veicolo che lo ha affidato all’agenzia per tentare la vendita. Le due diverse tipologie di attività, usato in conto proprio e usato in conto terzi, possono anche essere svolte nel medesimo locale; ma occorrono due distinti registri; non siamo infatti a conoscenza di diverse indicazioni del Ministero dell’Interno. Circa la competenza relativa alla vidimazione dei registri, fermo restando che l’organizzazione degli uffici spetta al comune, comunemente questa attività essendo relativa ad un adempimento di tipo commerciale viene svolta dagli uffici SUAP o attività produttive.
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